POSSIBILI CORREZIONI O RETTIFICHE DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE

 

Le correzioni delle dichiarazioni fiscali del 2016 o di anni precedenti

 

Il 31 ottobre 2017, oltre all’invio telematico del modello Redditi 2017 e Irap 2017, relativi all’anno di imposta 2016, è anche la data per operare le rettifiche o correzioni di dichiarazioni di anni precedenti, come anche la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi del 2015, se omessa.

 

Entro tale data lo Studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016 già predisposte negli scorsi mesi.

 

Dichiarazione dei redditi correttiva nei termini

Entro il 31 ottobre p.v. è possibile modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016, in quanto il precedente termine del 30 settembre, per effetto del disposto del D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, è posticipato al prossimo 31 ottobre 2017.

Nel caso in cui un contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2016 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2017 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione dei Redditi 2017, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Se dalla nuova elaborazione della dichiarazione emergesse un maggior imposta da versare è possibile regolarizzare il mancato o tardivo versamento mediante il ravvedimento operoso:

ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;

ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;

ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017.

 

Dichiarazioni dei redditi integrative di altre annualità

Sempre entro il 31 ottobre prossimo sarà possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2015, potrà presentare il modello Unico 2016 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Redditi 2017 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione integrativa del modello 730

Il contribuente che ha regolarmente presentato il modello 730/2017 entro i termini previsti (7 luglio 2017, ovvero 24 luglio per i contribuenti che hanno fruito della proroga), ma successivamente si è accorto di aver commesso alcuni errori od omissioni nella predisposizione del modello la cui correzione o integrazione comporti un maggior credito o un minor debito, può rimediare attraverso il Modello 730 “integrativo” entro il 25 ottobre; la differenza potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da riportare in diminuzione per l’anno successivo.

Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un minor credito o un maggior debito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il modello Redditi 2017 Persone fisiche entro il 31 ottobre, pagando direttamente le somme dovute (compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta), gli interessi e la sanzione.

Se l’integrazione per i redditi del 2016 è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma entro il termine dell’anno successivo, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova dichiarazione Redditi 2017 P.F. completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, procedendo al contestuale pagamento dei tributi dovuti, interessi e sanzioni, barrando la casella Dichiarazione integrativa.

 

Comunicazione all’Enea per il risparmio energetico

Scade il 31 ottobre 2017 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’Enea, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2016 e portate in detrazione nel modello Redditi 2017 o nel modello 730/2017 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all’Enea già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all’Enea entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell’indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell’immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L’articolo 2 co. da 1 a 3-bis del D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) regola l’istituto della cd remissione in bonis, il quale è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 del 2012. Esso serve a sanare le formalità previste dal legislatore per aderire ai regimi tributari opzionali e poter cosi accedere ai benefici fiscali, qualora siano scaduti i termini.

Unitamente alla trasmissione della comunicazione omessa, è necessario versare contestualmente una sanzione pari a 250 euro, mediante F24, con codice tributo 8114, senza la possibilità di compensazione con crediti disponibili.

 

Comunicazione modello EAS per gli enti associativi

Gli enti associativi che non hanno ancora provveduto all’invio del modello EAS possono adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per la remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

Pertanto, nel caso in cui l’ente sia stato costituito, ad esempio, l’1.9.2016, la scadenza “ordinaria” di presentazione del modello EAS era prevista al 31.10.2016 (60 giorni dalla costituzione); qualora l’ente abbia omesso di presentare il modello, in virtù della remissione in bonis, può ancora presentare il modello EAS entro il 31.10.2017, versando contestualmente la relativa sanzione.

Relativamente agli enti che hanno inviato il modello EAS oltre i termini previsti, secondo quanto chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 110/2012, i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione, ma devono versare unicamente la sanzione pari a 250 euro entro il suddetto termine.

 

Opzione per il regime di trasparenza

Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2017 – 2019, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre p.v.

Dal 2015 l’opzione per la trasparenza si comunica all’interno di Unico/Redditi con il nuovo quadro OP e non più entro il 31/12. Per le società neocostituite, o trasformate in SRL è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dell’anno in corso, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro il 31 ottobre p.v. (risoluzione n. 80/E).

 

 

05/10/2017

 

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